Faq strade in gioco

Sì. L’Avviso prevede la possibilità di forme di collaborazione con Enti del Terzo Settore (ETS) “regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)” al fine di poter considerare ammissibili le spese sostenute da tali soggetti.
 

Nell’indicare gli Enti del terzo settore coinvolti nel progetto occorre fornire, nella sezione 8 dell’allegato 3, gli estremi identificativi che consentano di verificare univocamente l’iscrizione al RUNTS (quali: codice fiscale, denominazione, numero e sezione di iscrizione, ecc.).

Tuttavia, è possibile presentare la documentazione che attesti l’iscrizione al RUNTS come allegato alla proposta progettuale, unitamente a lettere di adesione, manifestazioni di interesse o dichiarazioni di intenti che comprovino il coinvolgimento degli enti nel progetto.

Esatto: la proposta va redatta secondo il modello allegato (Allegato 3), quindi la pagina iniziale del documento non va rimossa né modificata.

Il codice CUP può essere richiesto e ottenuto da parte del Comune dopo l’ammissione al finanziamento della relativa proposta progettuale, prima dell’avvio delle attività progettuali.

Sì, rientra tra le spese ammissibili.

Si rammenta che, in caso di esternalizzazioni di servizi disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, le “spese per servizi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali” sono incluse tra le spese ammissibili entro i limiti previsti (ovvero nel caso in cui non si superi il 50 % del valore complessivo del progetto per le esternalizzazioni).
 

L’esito dell’istruttoria sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), entro tempi compatibili con le fasi di valutazione tecnica e amministrativa previste dall’Avviso. Si consiglia, pertanto, di monitorare il sito per eventuali aggiornamenti. I Comuni titolari di progetti ammessi al finanziamento saranno comunque contattati anche in modo diretto.
 

Il Comune beneficiario è titolare del finanziamento e gestisce la rendicontazione. Le spese sostenute dagli ETS possono essere rimborsate dal Comune (non come trasferimenti diretti da parte dell’Autorità) se documentate e ammissibili. Le modalità operative per la gestione delle spese e dei rimborsi saranno definite e condivise tra il Comune e l’ETS nell’ambito della collaborazione progettuale, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi previsti dall’Avviso.

L’Avviso non prevede un range d’età obbligatorio, ma si rivolge in generale a tutti i minorenni (bambini e adolescenti). La definizione più precisa del target d’età è demandata al Comune proponente, che potrà individuarlo sulla base delle specifiche esigenze del territorio e delle finalità del progetto, nel rispetto degli obiettivi generali dell’iniziativa.

La voce "servizi" nell'Avviso si riferisce all’acquisto di servizi in base al Codice dei contratti pubblici e può riguardare diverse tipologie di prestazioni, purché siano "strettamente necessarie allo svolgimento delle attività progettuali" e rispettino il limite del 50% del valore complessivo del progetto previsto per le esternalizzazioni.
Nel rispetto di detti limiti, i servizi possono essere forniti, oltre che da ETS, anche da altri soggetti giuridici (professionisti, aziende) fornitori di servizi specialistici quali, ad esempio, servizi di comunicazione e promozione, realizzazione di materiali informativi (locandine, grafica, contenuti web), campagne di sensibilizzazione, servizi di consulenza tecnica, collaborazioni con artisti e designer per la caratterizzazione visiva degli spazi.
 

La modalità corretta dipende dal ruolo che l’ETS assume. Di seguito due opzioni:

Opzione A – ETS come operatore economico (affidamento di servizio secondo il Codice dei contratti pubblici). 

  • In questo caso l’ETS può essere selezionato mediante procedura di evidenza pubblica o altra forma prevista dal Codice dei Contratti Pubblici. 
  • Non è necessario che l’ETS sia iscritto al RUNTS per partecipare, se agisce come operatore economico, a condizione che soddisfi i requisiti tecnici, economici e legali richiesti dal bando (inclusa la capacità di erogare il servizio).
  • L’operatore economico emette fattura per i servizi resi, che viene saldata dal Comune previa verifica della regolare esecuzione.
  • È fondamentale rispettare il limite del 50% del valore complessivo del progetto per le esternalizzazioni. Ciò significa che l’importo affidabile all’operatore economico non può superare tale soglia.
  • I beni durevoli (massimo € 6.000) devono essere acquistati direttamente dal Comune, in quanto devono rimanere di sua proprietà.
  • Il restante budget, al netto delle spese per beni durevoli e per il servizio affidato all’operatore economico, potrà essere utilizzato per le altre spese ammissibili previste dal bando (personale, beni di consumo).

Opzione B – ETS come “partner di progetto” coinvolti nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore.

  • In questo caso l’ETS interviene come “partner progettuale”, non come prestatore nel contesto di servizi affidati ai sensi del Codice dei contratti pubblici.
  • L’ETS deve essere iscritto al RUNTS;
  • L’ETS rendiconta a costi reali le spese sostenute.
  • Il Comune, nel rendiconto del progetto, includerà queste spese sostenute dall’ETS come parte del budget approvato, specificando che sono state sostenute dall’ETS.
  • In questa modalità, non si applica il limite del 50% del valore complessivo del progetto previsto per le esternalizzazioni. Restano escluse le spese per beni durevoli (massimo € 6.000), che devono comunque essere sostenute direttamente dal Comune (e non dall’ETS) in quanto tali beni devono rimanere di sua proprietà.
  • Inoltre, è possibile detrarre dal budget destinato all’ETS eventuali spese che il Comune intende gestire direttamente.

 

In base alla tipologia, i beni indicati possono considerarsi beni durevoli ammissibili con alcune precisazioni:

  • Attrezzature sportive/ludiche mobili (canestri basket mobili, tavoli da ping pong): ammissibili, in quanto coerenti con l'obiettivo di favorire il gioco libero. Si raccomanda che non configurino un parco giochi strutturato ma supportino l'attività spontanea di bambini e ragazzi.
  • Gazebo: ammissibili se destinati a creare spazi coperti per attività leggere (es. book crossing, angoli lettura, punti informativi), evitando un uso preponderante che limiti lo spazio per il gioco libero.
  • Materiale per attività artistiche: occorre distinguere quelli da considerarsi come beni durevoli (es. cavalletti, contenitori per materiali quali cassettiere, box organizer; attrezzature riutilizzabili per attività artistiche) in quanto mantengono la loro forma e funzionalità nel tempo e possono essere riutilizzati ripetutamente. Sono invece da classificarsi come beni di consumo materiali artistici veri e propri (es. colori, pennelli, fogli, gessetti, ecc.) che si esauriscono con l'uso.

Infine, occorre valutare attentamente in merito ai seguenti beni:

  • Palco mobile: ammissibile solo se strettamente funzionale a momenti complementari leggeri (es. piccole letture, presentazioni) e non per eventi strutturati o spettacoli che contrasterebbero con la finalità di gioco libero e autogestito prevista dall'Avviso.
  • Teli per proiezione film, microfoni, casse: ammissibili con riserva. Si ricorda che l'Avviso privilegia il gioco libero e non strutturato rispetto ad attività organizzate dagli adulti e non ammette installazioni digitali. Tali attrezzature sono ammissibili solo se destinate ad attività complementari che non occupino in modo preponderante gli spazi e i tempi dell'iniziativa.

Le pitture per disegnare giochi a terra – pur essendo indelebili – dovrebbero rientrare tra le spese per beni di consumo, in quanto materiali soggetti a consumo durante l’applicazione e successivamente a deterioramento dovuto all’usura, agli agenti atmosferici e al traffico pedonale. Diversamente, i beni durevoli sono tipicamente beni strumentali che mantengono la loro funzionalità e integrità nel tempo (es. arredi, attrezzature).

Inoltre, qualora la realizzazione venga affidata a soggetti esterni che forniscono sia la manodopera sia il materiale, la spesa potrebbe configurarsi come prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, tra quelle ammissibili per “servizi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali”.

In tal caso, si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’Avviso, ovvero che non è possibile esternalizzare (appaltare, ai sensi del Codice dei contratti pubblici) oltre il 50% del valore complessivo del progetto. Sarà pertanto necessario verificare che il costo complessivo dei servizi esterni, incluso quello relativo al parco giochi diffuso, non superi tale soglia.

Infine, si ricorda che il progetto, nel suo complesso, dovrà essere coerente con le finalità dell’Avviso, ovvero:

  • promuovere il gioco libero e autogestito da parte di bambini e adolescenti;
  • favorire la riappropriazione degli spazi urbani come luoghi di socializzazione e incontro;
  • evitare la realizzazione di parchi giochi in senso tradizionale, valorizzando invece strade e piazze esistenti come luoghi ludici diffusi e condivisi.

L'Allegato 3 "Proposta progettuale" prevede, nella sezione "1. Area individuata per la realizzazione del progetto", la possibilità di inserire allegati fotografici. Pertanto, è possibile e consigliato integrare la proposta allegando al progetto immagini fotografiche dell'area individuata per la realizzazione del progetto.

Invece, per quanto concerne le immagini e/o gli schemi grafici esemplificativi dell'idea progettuale, è possibile inserirli nelle altre sezioni dell’Allegato 3, purché:

  • siano inseriti all'interno del documento dell'Allegato 3 (non come allegati);
  • siano funzionali a una migliore comprensione della proposta progettuale;
  • il file relativo alla proposta progettuale rispetti le specifiche indicate nello stesso Allegato 3 e i requisiti formali previsti dall'art. 5 dell'Avviso;
  • non compromettano la leggibilità complessiva del documento.

L’Avviso prevede espressamente, tra gli obiettivi specifici, il possibile coinvolgimento del territorio e della comunità locale, promuovendo la collaborazione tra enti pubblici, associazioni, enti religiosi e altri soggetti. È pertanto consentito al Comune proponente avvalersi di collaborazioni con soggetti del territorio (quali Istituti scolastici, Parrocchie, ecc.) nella fase di stesura progettuale, anche realizzando processi partecipativi semplici di consultazione della comunità locale. Tale coinvolgimento può fondarsi, ad esempio, sulle specificità del contesto territoriale, sulle relazioni già esistenti e sulla coerenza con gli obiettivi del progetto. Ciò in quanto e fin quando non si tratti di affidamento di servizi né di gestione di risorse pubbliche, ma di una fase preliminare di elaborazione progettuale.

Il coinvolgimento potrà essere formalizzato tramite atti amministrativi (es. delibere, protocolli d’intesa, convenzioni), secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Ente. Se la collaborazione è con Enti pubblici e a titolo gratuito, è possibile stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990.

Tuttavia, qualora in fase attuativa si preveda il trasferimento di risorse economiche o l’affidamento di servizi, sarà necessario conformarsi alle disposizioni normative applicabili:

  • Enti pubblici (es. Istituti scolastici): in caso di affidamento oneroso, si applicano le regole del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), salvo semplificazioni previste per collaborazioni interistituzionali.
  • Parrocchie ed enti religiosi: le parrocchie, in quanto enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono collaborare al progetto. Per l’ammissibilità delle spese da questi sostenute, se coinvolti come “partner” di progetto nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore, devono essere iscritti al RUNTS come Enti del Terzo Settore e si applica la disciplina prevista dall’art. 8 dell’Avviso (rendicontazione a costi reali, non concorrono al calcolo del limite del 50% per le esternalizzazioni). In caso si configuri, invece, un affidamento/appalto di servizi, si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici e il limite del 50% del valore del progetto per le esternalizzazioni.

Sì, delibera di Giunta che conferisce delega esplicita al dirigente o al funzionario individuato rappresenta uno strumento idoneo. In base all'art. 5 dell'Avviso, la domanda può essere sottoscritta anche da "un soggetto delegato con potere di firma". La delibera di Giunta che conferisce una delega costituisce quindi strumento sufficiente per legittimare la sottoscrizione della domanda di partecipazione all’iniziativa da parte del dirigente/funzionario individuato, purché ciò rientri nell’ambito delle competenze gestionali attribuite, sia coerente con le deleghe ricevute e non rientri nell’ambito di atti o compiti espressamente riservati agli organi politici o al segretario comunale.

Si raccomanda di allegare copia della delibera di Giunta alla domanda di partecipazione (Allegato 2) e di indicare chiaramente la qualifica del soggetto delegato nella domanda di cui all’Allegato 2.